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Decreto Riaperture del 19 maggio 2021

Decreto Riaperture del 19 maggio 2021

Decreto Riaperture del 19 maggio 2021

È in vigore da mercoledì 19 maggio 2021 il nuovo Decreto riaperture, approvato lunedì dal consiglio dei ministri e firmato daI Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Riapertura palestre e piscine (art.4)

Lunedì 24 maggio è il giorno della riapertura di centri sportivi e palestre. In zona gialla, le attività di palestre sono consentite, in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dal Dipartimento per lo sport, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo. Per quanto riguarda le piscine, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Sempre, dal 1° luglio 2021 e in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee  guida adottate  ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Eventi sportivi aperti al pubblico (art.5)

Sempre in zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 percento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo dispettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.

Le attività devono comunque svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del  Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo  sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti  dal Comitato tecnico-scientifico.

Linee guida per l’attività sportiva di base

Le regole delle riaperture devono comunque seguire quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Sport all’aperto

Le disposizioni si applicano alle attività sportive individuali, squadra e di contatto svolte all’aperto.

  • Durante l’allenamento: deve essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi o comunque persone presenti. Non è necessario utilizzare la mascherina. Se si tratta di attività individuale il distanziamento deve essere di 2 m.
  • Non durante l’allenamento: gli atleti devono essere alla distanza di almeno 1 metro, preferibilmente 2, e devono indossare la mascherina.
  • L’utilizzo degli spogliatoi è possibile esclusivamente nelle zone dove sia consentito svolgere le attività sportive all’interno di luoghi chiusi.

Disposizioni per le piscine pubbliche e private

Le seguenti disposizioni si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche.

  • Prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita
  • Prevedere l’accesso agli impianti esclusivamente tramite prenotazione
  • Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove fruibili, in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro
  • Dotare l’impianto di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani all’entrata, nelle aree di frequente transito e nell’area solarium
  • Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone.
  • Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare
  • Il numero massimo di persone presenti in vasca viene calcolato a partire da un indice di 7mq di superficie di acqua a persone per le piscine ad uso natatorio
  • Devono essere rispettati tutti i parametri di protezione da infezione dell’acqua e l’idoneità dell’acqua alla balneazione
  • Per le piscine che non sono ad uso natatorio valgono le norme regionali

Disposizioni per la pratica di attività sportiva all’interno di luoghi chiusi

Le seguenti disposizioni si applicano allo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria in genere all’interno di luoghi chiusi.

Le attività devono essere riorganizzate con l’obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi, (e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti.

È obbligatorio organizzare un sistema di sanificazione dei locali e la costante pulizia degli stessi. E’ obbligatorio inoltre tracciare l’accesso alle strutture attraverso soluzioni tecnologiche che permettono quindi di gestire gli appuntamenti e contingentare il numero delle persone che vi accedono. Le strutture che hanno una massima capienza di persone in contemporanea inferiore a 50 persone possono utilizzare, ai fini del tracciamento, un registro cartaceo.

La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all’interno della struttura deve risultare dalla considerazione di 12mq per persona, considerando per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell’intera struttura. Nel computo delle compresenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento. Per quanto riguarda attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5mq per partecipante, prendendo in considerazione l’ampiezza dell’ambiente in cui l’attività viene svolta.

All’interno del sito dovrà essere garantito il rispetto, tra le altre, delle seguenti prescrizioni igieniche:

  • rilevare la temperatura giornalmente ad ogni persona, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C
  • indossare la mascherina protettiva
  • individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati
  • mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante all’ingresso, nelle zone di transito, negli spogliatoi e nei servizi e anche nelle aree dove si svolge attività. Il numero delle postazioni è definito sulla base dei mq della struttura, come da allegato 7 delle Linee Guida
  • mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt
  • è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell’utente
  • mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 metri
  • lavarsi frequentemente le mani
  • evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica
  • utilizzare, ove possibile, tappetini propri
  • disinfettare i propri effetti personali e non condividerli
  • arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi

|di Barbara D’Onza, Dottore Commercialista, esperta nel settore sportivo dilettantistico|


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