Blog

Decreto N. 18 del 17 Marzo 2020 - Art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)

Decreto N. 18 del 17 Marzo 2020  - Art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)

Decreto N. 18 del 17 Marzo 2020 - Art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)

Decreto N. 18 del 17 Marzo 2020  - Art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)

L’art. 96 del Decreto n. 18 “Cura Italia”, è al centro di valutazioni e interpretazioni, ma soprattutto dubbi su chi avrà accesso al bonus di 600,00 euro, in che modo, fino a che limite e quali saranno le modalità operative di individuazione del beneficiario.

In riferimento al diritto alla prestazione

Nel fare esplicito richiamo all’art. 27 che prevede una indennità “per liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie” per il mese di marzo, l’art. 96  recita che l’’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020.

Sapendo che l’art 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di cui si riporta a seguito la consistenza

  1. m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (387);

 

ricomprende tutte le fattispecie di nostro interesse, ossia il prestatore di opera sportiva dilettantistica e il collaboratore amministrativo - gestionale, è possibile asserire la possibilità per queste categorie di accesso al beneficio.

 

In riferimento alla presentazione delle domande e al riconoscimento del contributo

 

Sul punto, la società Sport e Salute S.p.A. è chiaramente chiamata a gestire le richieste di indennità ed a provvedere all’erogazione della stessa fissata in € 600,00. Non viene fatta però menzione sulle modalità, infatti si precisa che l’articolo non parla di presentazione personale di istanza di indennità, ma di domande degli interessati, ergo, può ritenersi ammissibile l’ipotesi di presentazione a mezzo di intermediario/professionista munito di apposita delega.

Le risorse destinate a tale misura sono pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020 e saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione della pratica. Tale modalità lascia prefigurare una gestione delle domande secondo il principio del clic day o procedure similari, ma conosceremo le modalità esatte, nonché la modulistica necessaria, solo entro i primi giorni di Aprile, con specifico Decreto del MEF in concerto con Sport e Salute Spa; per l’esattezza entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto CuraItalia.

 

In riferimento alla individuazione dei soggetti beneficiari

 

La domanda che ci si pone è: quale sarà il sistema di individuazione dei beneficiari?

L’articolo 96 detta in maniera inequivocabile due condizioni in capo al soggetto richiedente ed una in capo al sodalizio con cui è in essere la collaborazione:

  • Che il rapporto di collaborazione fosse in essere al 23 febbraio 2020;
  • Che non siano percepiti altri redditi da lavoro;
  • L’iscrizione al registro CONI così come da legge 186 del 27 luglio 2004;

 

Sul punto 1) può essere utile fare una distinzione tra collaboratore sportivo e amministrativo gestionale: mentre per gli amministrativi-gestionali per i quali vige l’obbligo di denuncia al CPI del rapporto instaurato, il problema non sussiste, non possiamo dire lo stesso dell’esercito di prestatori d’opera sportiva dilettantistica per i quali non vi è denuncia al CPI. A tal proposito, per questa seconda categoria, conservato l’assunto che al momento viene richiesta SOLO una autocertificazione, i requisiti comprovanti l’esistenza di un rapporto di prestazione sportiva dilettantistica sono noti e si richiamano in:

  • esistenza di un contratto tra le parti
  • qualificazione attraverso il possesso del tesserino tecnico
  • esistenza di tesseramento attivo presso l’EPS e comunicato al CONI
  • eventuali quietanze di pagamenti

 

Il punto 2) potrebbe essere interpretato in maniera letterale, mantenendo quindi come unica esclusione la percezione di redditi da lavoro.

 

In relazione al punto 3), sottolineando l’asse tra Sport e Salute e il Registro CONI, può essere plausibile ipotizzare che ai fini dell’individuazione dei prestatori d’opera sportiva dilettantistica, un criterio possa essere quello di incrociare i dati (richieste) con lo stesso registro CONI presso il quale sappiamo che tali prestatori devono essere comunicati.

 

Attendiamo il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze con i chiarimenti sui punti in oggetto per poter presentare le istanze di richiesta.

 

A cura del

Team Professionisti FISPIN


comments powered by Disqus

Ultimi post