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ART. 57 d.l. “Cura Italia”

ART. 57 d.l. “Cura Italia”

ART. 57 d.l. “Cura Italia”

ART. 57 d.l. “Cura Italia”

L’art. 57 del D.l. n. 18 del 2020, emanato attraverso Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, ha ad oggetto il supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia.

Nello specifico, l’articolo in parola mira a contenere le perdite che le imprese subiranno a causa della scarsa circolazione di denaro dovuta alla “quarantena” che il popolo italiano sta attraversando per far fronte all’evento straordinario di questi giorni.

Lo strumento che lo Stato ha predisposto per affrontare la situazione contingente sarà la Cassa depositi e prestiti S.p.a. fino ad un massimo dell’esposizione assunta.

I settori che potranno beneficiare della misura in questione saranno successivamente individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, i quali dovranno, a loro volta, individuare criteri e condizioni che potranno dar luogo alla suddetta garanzia.

Il fondo, istituito nello stato di previsione del MEF, avrà una dotazione iniziale di 500 milioni di Euro solo per l’anno 2020 e alla copertura degli oneri si provvederà ai sensi dell’art. 126 del Decreto in oggetto.

Il supporto di Cassa Depositi e Prestiti per la liquidità sarà possibile non solo per le PMI, ma anche per le MID-Cap (imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3 mila unità), grazie alla possibilità data alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza.

CDP, potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse; mentre lo Stato, potrà concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

A questo punto, premettendo che il MEF e il Ministero dello Sviluppo economico individuino il settore sportivo quale beneficiario delle misure descritte, è opportuno, in questa prima disamina della misura, mettere a fuoco il concetto di “impresa” così come enunciato al comma 1 dell’art. 57 al fine di fornire un’interpretazione chiara ed esaustiva per coloro che possano o meno rientrare nelle misure.

Naturalmente tutti i centri fitness che rivestono la forma giuridica di ditta individuale, s.r.l., s.a.s., s.n.c. o s.p.a. avranno, senza ombra di dubbio, diritto al supporto predisposto dallo Stato.

Per quel che riguarda invece i centri fitness che rivestono la forma giuridica di A.S.D. e S.S.D., si ritiene che mentre queste ultime possono rientrare nel concetto di impresa, per le prime dovrebbe vengano a mancare i requisiti previsti nel Decreto.

Concludo questa prima interpretazione dell’art. 57 con la riserva di attendere il decreto del MEF, al fine da poter fornire ulteriori risposte agli operatori del settore sportivo/fitness.

Disponibile un breve video esplicativo QUI

A cura del

Team Professionisti FISPIN

 

 


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