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Regime agevolato. L’affiliazione è un requisito necessario?

Regime agevolato. L’affiliazione è un requisito necessario?

Regime agevolato. L’affiliazione è un requisito necessario?

Riflessione sulla ordinanza n. 29401 in relazione ai requisiti del regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche.

“Fuori dal regime 398 le associazioni sportive dilettantistiche non affiliate.”

E’ quello che, analizzando i requisiti richiesti dalle norme che regolano il regime agevolato previsto per le sportive, ha stabilito l’ordinanza del 18 settembre n. 29401, depositata lo scorso 13 novembre ed emessa dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione.

I riferimenti normativi

Infatti quest’ultima, in tale ordinanza, va a contestualizzare la legge n. 398 del ’91 mettendola anche in relazione all’art. 9 bis del d.l. n. 417 del 1991 (abrogato con il d. lgs. n. 117 del 2017) e alla sentenza n. 17119/2003 della stessa Corte.

La legge n. 398 prevedeva già un regime fiscale agevolato anche per le associazioni sportive dilettantistiche “affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti”, successivamente estesa ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991 n. 417, alle associazioni senza fini di lucro tout court e alle associazioni pro-loco e anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro in base all’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

L’iscrizione al Registro Coni o l’affiliazione ad una federazione o un ente di promozione sportiva, sono necessari?

La ricorrente lamenta che i giudici hanno ritenuto erroneamente necessaria l’iscrizione al Registro Coni o l’affiliazione ad una federazione sportiva nazionale o ad un ente di promozione sportiva, appellandosi alla sopra citata sentenza della stessa Corte quando afferma che per godere dei benefici fiscali previsti dall’art. 1 della legge 398 sia sufficiente il concreto svolgimento di attività sportiva senza scopo di lucro. Diventerebbe quindi il requisito della mancanza dello scopo di lucro, di cui all’art. 9 bis del ’91, l’elemento qualificante per usufruire del regime agevolativo; ma da una lettura organica delle norme di legge di cui sopra è chiaramente desumibile che lo scopo fosse unicamente quello di estendere l’applicazione del regime di favore della 398 previsto per le sportive alla categoria generale delle associazioni senza scopo di lucro. Si conferma quindi l’applicabilità della norma speciale (art. 1 legge 398), che richiede il requisito formale dell’affiliazione, per le associazioni sportive.

D’altronde nella sentenza n. 17119/2003 si ritiene sufficiente l’affiliazione ad alcune federazioni come presupposto per l’applicazione dell’art. 1 della 398 ed anche la successiva giurisprudenza della Corte ha sottolineato l’irrilevanza del dato formale solo per l’applicazione della de-commercializzazione dei proventi di cui all’art. 148 del TUIR.

L’ordinanza n. 29401 quindi conferma che, nell’ipotesi in cui l’associazione sportiva non lucrativa non risulti affiliata a federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva, non possa godere del regime agevolato.

 

Barbara D'Onza

Dottore Commercialista


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