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Aggiornamento sui certificati medici

Aggiornamento sui certificati medici

Aggiornamento sui certificati medici

Con la circolare n.6897/16 del 10 giugno 2016 il CONI prende finalmente posizione sulla richiesta di chiarimenti pervenuta del Ministero della Salute, con termine 31 maggio 2016, avente ad oggetto indicazioni sulla distinzione tra chi svolge attività sportiva regolamentata, che non comporta impegno fisico e chi non svolge alcuna attività.
Ovviamente siamo all’interno del campo della obbligatorietà della certificazione medica per attività non agonistica, per la quale la normativa di riferimento rimane l’art. 42 bis della legge del 9 agosto 2013 n.98, così come interpretata dalle linee guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014.

Le linee guida impartite dal Ministero stabilivano chiaramente che il certificato medico è necessario per coloro che praticano attività sportiva non agonistica, in particolare: punto b) COLORO che svolgono attività organizzate da CONI, da società affiliate alle Federazioni o Enti di Promozione.
(questo è il punto per cui i tesserati ad una asd o ssd - palestra - affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva, devono essere in possesso del certificato non agonistico).
Successivamente si specifica cosa si intende per COLORO: per “coloro” si intendono le persone fisiche tesserate.
In un mio precedente intervento avevo evidenziato che la richiesta del Ministero della Salute nasceva dall’esigenza di conoscere se qualunque tesserato (anche i tecnici ed i dirigenti??) dovesse sottoporsi all’obbligo del certificato medico, oppure se fosse possibile individuare una categoria di soggetti che potessero essere tesserati ma ai quali non richiedere il certificato medico non agonistico.
Leggendo la circolare emessa in data 10 giugno dal CONI, salvo future interpretazioni, ritengo che la mia considerazione avesse colto nel segno.

Infatti al punto c) viene prevista la categoria di soggetti tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti). In particolare non sono sottoposti all’obbligo di alcuna certificazione   sanitaria “le persone fisiche che siano state dichiarate non praticanti dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS, anche per il tramite della società/associazione di affiliazione. Tale specifica qualità dovrà
essere espressa all’atto del tesseramento con inserimento in un apposita categoria all’uopo istituita dal soggetto tesserante”.
Quindi si attendono chiarimenti da parte delle Federazioni e degli Enti di Promozione in merito alla creazione di questa nuova categoria, categoria in cui personalmente inserirei i tecnici ed i dirigenti,
per i quali non occorrerebbe alcun certificato medico.
L’altra importante novità viene introdotta suddividendo i tesserati che svolgono attività sportiva tra coloro che svolgono Attività sportive regolamentate ed Attività che non comportano impegno fisico:
solo per chi appartiene alla prima categoria è previsto l’obbligo del certificato medico non agonistico.


Il criterio usato è quello dell’esclusione, cioè tutti coloro che non rientrano nella casistica stabilita al punto b): chi pratica una delle discipline elencate al punto b) non ha l’obbligo del certificato, tutti gli
altri si.
Questo rappresenta un passo indietro, in quanto questa suddivisione era già prevista nel Decreto Ministeriale Attuativo del 23 aprile 2013, successivamente superata dalla normativa attualmente in
essere, visto che con questa circolare si deve tornare a richiedere il certificato medico nonagonistico in base alla disciplina praticata e non in base allo sforzo fisico sostenuto.

Ritengo che nelle prossime settimane seguiranno chiarimenti da parte del Ministero della Salute.

Avvocato Francesco Banchelli
Specializzato in Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
In collaborazione con Studio Mattonai
http://www.studiomattonai.it/
https://www.facebook.com/studiomattonai/

avv.banchelli@virgilio.it
 


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