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PRINCIPIO DI DEMOCRATICITÀ INTERNA

PRINCIPIO DI DEMOCRATICITÀ INTERNA

PRINCIPIO DI DEMOCRATICITÀ INTERNA

Le disposizioni agevolative previste per le ASD sono applicabili, come spiega il comma 8 dell’art. 148 del T.U.I.R., a condizione che gli enti associativi, destinatari di questo particolare regime, prevedano nei propri statuti una serie di clausole “tassative”, tra le quali la previsione della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli organi associati, o partecipanti, maggiori d’età, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui articolo 2532 comma 2 del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti, e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti. Per cui si perdono i benefici contabili e fiscali qualora si dimostra la disapplicazione del principio di democraticità in oggetto. Fermo restando che la sussistenza del requisito della democraticità richiede una valutazione, da effettuare caso per caso, della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative della singola associazione sportiva dilettantistica, si evidenzia che elementi quali le modalità operative di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell’ente e l’effettiva democraticità del sodalizio (questo è anche quanto emerge dal recente studio sul “terzo settore” fatto dall’ardine dottori  commercialisti e degli esperti contabili di Napoli).

Sono gli enti che devono fornire la prova che la vita associativa è ispirata  ai principi di democraticità e che non è temporanea al fine di fruire occasionalmente di taluni servizi,  concetto già anticipato nel precedente articolo e desumibile dalla Sentenza della CTP di Pisa n. 8/2011 secondo cui “la formale appartenenza all’associazione e la apparente regolarità statutaria non è di per sé sufficiente all’ammissione al regime fiscale agevolato”.

Riportiamo ora gli estratti normativi che richiamano alla democraticità:

Tuir Art 148

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

 

Legge 289/2002 comma 18 dell’art.90

e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

E’ pertanto da inserire nello statuto dell'associazione sportiva un articolo che soddisfi i sopra citati obblighi; proponiamo sotto una soluzione utilizzabile:

“Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.”

 

Come detto nell’introduzione però non basta avere la suddetta clausola inserita nello statuto ma è l’effettivo atteggiamento che viene valutato e ricercato specie in sede di controllo da parte degli organi predisposti al controllo come Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza. Proviamo ora a suggerire alcuni esempi di comportamento che possono aiutare a far meglio percepire ai terzi la veridicità dell’associazione in merito alla democraticità, quindi non ci limiteremo ad evidenziare cosa la normativa prevede ma bensì andremo oltre l’obbligo cercando di suggerire comportamenti prudenziali:

 

 

·       Al momento della domanda di ammissione la persona deve innanzitutto comprendere che ha di fronte una “associazione sportiva dilettantistica” e che la sua domanda sarà sottoposta all’accettazione del “Consiglio direttivo” ed è bene, per non dire necessario, che prenda conoscenza dello statuto e dell’attività associativa (ad esempio: ammissione ed esclusione dei soci, forme di pubblicità delle convocazioni assembleari) oltre ad impegnarsi al versamento, in caso di accettazione di cui sopra, del pagamento della quota associativa;

·       Gli associati devono conoscere gli organi direttivi, che non sono i titolari della palestra ma coloro designati alla gestione protempore;

·       Ricordiamo che la quota associativa deve essere uguale per tutti in quanto è un elemento di espressione della democraticità interna e questa non va confusa nè con l’eventuale “quota di tesseramento” nè tantomeno con il “Corrispettivo Specifico”;

·       Partecipazione alla vita associativa che, come detto nel precedente articolo, non deve essere solo ed esclusivamente partecipare ai corsi previo il pagamento di una somma;

·       Approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo infatti è con il secondo che il Consiglio Direttivo ha dall’assemblea dei soci il mandato a spendere/gestire per l’esercizio in corso;

·       Conoscenze dei bilanci che per i soci che partecipano all’assemblea di approvazione avviene in quel momento ma ai soci non partecipanti dovrà essere inviato un estratto dell’assemblea;

·       Le decisioni più significative della vita associativa devono essere di competenza dell'assemblea (sovranità assembleare) e ai soci non partecipanti dovrà essere inviato un estratto delle decisioni prese in sede assembleare;

·       Attenzione alle convocazioni assembleari poichegli statuti,  9 su 10,  prevedono la convocazione tramite affissione in bacheca. Ma come si può dimostrare,  magari dopo qualche anno,  che è stata veramente convocata un’assemblea? Noi suggeriamo di inviare una mail, di chi abbiamo l’indirizzo valido, e pubblicare sui social network che “abbiamo affisso in bacheca la convocazione per l’assemblea dei soci del xx/xx/xxxx alle ore xx:xx,  che si terrà presso la sede dell’associazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno …”. Ricordiamo infatti che democratico è invitare tutti gli associati con diritto di voto ad un’assemblea e non costringerne alla partecipazione; ovvio è che l’informazione non si può limitare ad una banale affissione in una bacheca magari poco visibile. Suggeriamo inoltre che durante lo svolgimento delle assemblee venga tenuto il “foglio delle presenze”,  in modo da non limitarsi,  come si vede ad indicare partecipanti n.xx su yy,  per scordarsi poi chi era presente;

·       Tenere compilati i registri dei verbali del “Consiglio di amministrazione” e “dell’assemblea dei soci” (il primo verbale, degli associati, sarà l’atto costitutivo e lo statuto). Ci raccomandiamo che siano debitamente firmati;

·       Tenere in ordine cronologico di accettazione il libro dei soci , da stampare anno/anno e con evidenziate le eventuali esclusioni.

 


Luca Mattonai

Dottore Tributarista

Specializzato in Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

http://www.studiomattonai.it/


https://www.facebook.com/studiomattonai/


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