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CERTIFICATI MEDICI: Facciamo chiarezza!

CERTIFICATI MEDICI: Facciamo chiarezza!

CERTIFICATI MEDICI: Facciamo chiarezza!

Recentemente sull’argomento dell’obbligatorietà dei certificati medici è stata fatta ulteriore chiarezza da parte sia della Regione Toscana sia della Regione Veneto. In particolare entrambe le Giunte Regionali hanno voluto regolamentare quella attività che non rientra né suddivisione classica tra attività sportiva agonistica o non agonistica (che richiede i ben noti certificati medico sportivi) né in quella attività definita di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, di cui all'art. 4 del Decreto ministeriale 24 aprile 2013 (che richiede certificazione preventiva come normato dallo stesso art. 4).

Detto questo occorre dividere i lavori svolti dalle due regioni, andandoli ad analizzare in maniera distinta.

REGIONE TOSCANA

Preliminarmente occorre precisare che la decisione presa dalla Giunta Regionale muove dal parere espresso dal Consiglio Sanitario Regionale che nella seduta del 14 aprile 2015 ha espresso parere favorevole al documento “Appropriatezza di richiesta di certificazione medico sportiva per la partecipazione ai corsi di AFA seguita all’entrata in vigore del DM 24/04/2013 e s.m.i. e del DM 08/08/2014”.

Nello specifico il Consiglio Sanitario ha ritenuto di poter descrivere l’AFA come “un percorso assistenziale definito dalla DGR 595/2005 per condizioni (sindromi algiche da ipomobilità, sindromi croniche stabilizzate negli esiti, osteoporosi) dove “si ritengono appropriati programmi di attività motoria anche di tipo modificato e di gruppo che rientrano nel campo di educazione alla salute e della promozione di stili di vita corretti (igiene motoria e posturale – fitness adattato) con caratteristiche sue proprie sotto stretto controllo/coordinamento da parte delle Aziende USL/SdS”.

Lo stesso Consiglio Sanitario giunge alla conclusione che “l’AFA non è pertanto assimilabile ad attività sportiva non agonistica in quanto non rientra in alcuna delle fattispecie previste dal decreto 24 Aprile 2013 (decreto Balduzzi) e quindi non è applicabile ad essa la normativa attinente la certificazione”.

Pertanto la Giunta Regionale Toscana, nella seduta del 25 maggio 2015, ha deliberato, recependo interamente il parere n. 37/2015 del Consiglio Sanitario Regionale della Toscana, che : l’accesso all’Attività Fisica Adattata (AFA), così come definita dalle delibere della Giunta Regionale n. 595 del 30/05/2005 e n. 459 del 3 Giugno 2009, non richiede la presentazione di una specifica certificazione medica in quanto la stessa attività mantiene le caratteristiche di esclusione dalla certificazione previste dal Decreto di Ministero della Salute del 8 Agosto 2014, indipendentemente dalla natura dei soggetti erogatori.

 

REGIONE VENETO

La decisione presa dalla Giunta Regionale muove dalla relazione svolta dall’Assessore Luca Coletto, il quale presente un excursus della recente regolamentazione normativa succedutasi, cercando di fare un quadro sintetico e chiaro in merito alla disciplina delle certificazioni medico sportive.

L’Assessore Coletto individua quattro tipologie di attività fisica di cui abbiamo detto all’inizio del presente commento che debbono essere regolamentate: attività sportiva agonistica, attività sportiva non agonistica, attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare ed attività ludico-motoria o amatoriale

L’Assessore inoltre sostiene che, la certificazione sanitaria per accedere a determinate attività è una misura impegnativa e onerosa, che limita la libertà individuale in relazione alla tutela di un bene sovraordinato, pertanto la certificazione di idoneità si rende necessaria solo in presenza di attività fisico-motorie che si caratterizzano come “sportive”. La definizione di attività sportiva viene mutuata da quanto affermato in precedenza dalla Regione Emilia - Romagna e cioè : se viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all'interno di Federazioni sportive nazionali, con il

fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti

Quindi per definire il concetto di attività sportiva non si deve badare né al soggetto che la organizza né alla persona che vi partecipa ma soltanto alle modalità con cui viene praticata.

Ne consegue che tutte le attività che non rientrano nel concetto di "attività sportiva" , come sopra definita, sono da considerare ludico-motorie o amatoriali e, come tali, non assoggettate all'obbligo di certificazione medica, indipendentemente da chi le organizzi o le pratichi.

Pertanto la Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 28 aprile 2015 con la deliberazione n.645 (Disciplina delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva: disposizioni attuative) approva le disposizioni attuative in ordine alla disciplina delle certificazioni di idoneità all’attività sportiva ed incarica per la sua esecuzione al Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria.

 

CONCLUSIONI

Come risulta chiaro le due Regioni hanno affrontato il problema con metodi diversi arrivando però a conclusioni simili.

In particolare la Regione Toscana ha deciso di normare in maniera specifica in merito all’obbligatorietà della certificazione medica per i praticanti dei corsi AFA, sostenendo che essa non è necessaria a prescindere da chi organizza i corsi.

La Regione Veneto ha voluto fare chiare sul più generale concetto di attività sportiva, interpretandolo in via residuale come quel tipo di attività che, a prescindere dal soggetto che la organizza o dalla persona che vi partecipa, non necessità di certificato medico obbligatorio.

 

 

Avvocato Francesco Banchelli
Specializzato in Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
In collaborazione con Studio Mattonai
http://www.studiomattonai.it/
https://www.facebook.com/studiomattonai/
 

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