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“SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA”

“SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA”

“SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA”

IN BREVE: DESTINATARI, ADEMPIMENTI E SCADENZE. ESTENSIONE AL PANORAMA SPORTIVO.

Il titolo IV del D.L. 18 del 17 32020 è dedicato alle “Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese”. Ci soffermiamo qui ad esaminare la norma dell'art 61 del citato decreto, norma che riveste un'importanza particolare nel momento in cui va ad ampliare la platea dei suoi destinatari, dando prova di sensibilità nei riguardi di tutte le categorie che stanno accusando e accuseranno gli effetti negativi della situazione di emergenza che stiamo vivendo.

Chi sono, ad oggi, i beneficiari delle misure di sospensione?

Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 8, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 91 vengono, letteralmente, estese a:

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

 - soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

E' d'immediata evidenza l'attenzione rivolta dal testo normativo al mondo “sportivo”ed ai soggetti che operano al suo interno. Vediamo, quindi, nello specifico, in cosa consistono le agevolazioni previste per detta categoria.

La “sospensione” ha ad oggetto:

-  ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti d'imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti; (di cui rispettivamente agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973);

- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

- premi per l'assicurazione obbligatoria

Durata della sospensione

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, possono usufruire della sospensione in esame fino al 31 maggio 2020 ( La norma prevede per  le altre categorie destinatarie  tempi più ridotti di scadenza della sospensione,  fissata al 3042020).

Modalità e termini dei versamenti.

I versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovranno essere effettuati:

- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020

- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

- qualora si fosse già proceduto ad effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei termini per i versamenti IVA

Per tutti i soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso (comprese quindi le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato , nonché le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori), sono inoltre sospesi i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo.

Tali versamenti potranno essere effettuati:

- senza applicazione di sanzioni e interessi,

- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) ovvero mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo)

- anche in questo caso, qualora si fosse già provveduto al versamento delle somme oggetto della presente sospensione, non sarà possibile richiederne il rimborso.

Quelle sopra elencate sono le misure che, ad oggi, il Nostro Governo ha ritenuto di dover applicare a quelli che, ad un approfondito esame, sono apparsi i settori potenzialmente più colpiti dall'emergenza in corso. E' d'obbligo far presente che la situazione normativa è in continua evoluzione ed è pertanto opportuno prestare un'attenzione costante ai vari interventi normativi e di altra natura che si succederanno nel tempo.

 

Team professionisti Fispin


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