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INTRASFERIBILITA’ DELLE QUOTE NELLE ASD E SSD

INTRASFERIBILITA’ DELLE QUOTE NELLE ASD E SSD

INTRASFERIBILITA’ DELLE QUOTE NELLE ASD E SSD


È cosa nota che gli statuti delle ASD che delle SSD debbano conformarsi all’art. 90 L. 289/2002 ed all’art. 148 del Tuir n. 917/1986a pena di decadenza delle agevolazioni fiscali, per questo nel precedente articolo abbiamo visto che nella denominazione degli Enti devono essere indicate sia la finalità sportiva che la parola Dilettantistica.

Le ASD devono conformare l’atto costitutivo e lo statuto alla norma suindicata. La “quota associativa” in queste è prevista dallo statuto e quantificata dal consiglio direttivo, allorché lo statuto non ne preveda specificatamente anche l’importo. Tale quota è dovuta annualmente dai soggetti che fanno domanda di accettazione e, a seguito del consenso positivo dell’organo direttivo della ASD stessa, entrano a far parte dell’associazione. Associare le persone è il fondamento su cui si basa un ente, infatti, tale attività è essenziale per non correre il rischio di essere inquadrati quali ‘’finte associazioni’’ l’utilizzo della forma associativa per un ente dunque non deve essere una mera pratica per vedersi decommercializzare i corrispettivi specifici ma un’attività primaria. I soggetti che vogliono far parte di una ASD devono redigere una domanda rivolta all’organo direttivo che provvederà a valutarla riunendosi in forma collegiale (e redigendo il verbale del C. di A.); una volta deliberata l’accettazione della domanda i soggetti dovranno versare la quota associativa ed entreranno a far parte dell’Ente, acquisendo ogni collegato diritto. Parteciperanno, dunque, attivamente alla vita dell’associazione (che non si tratta unicamente della possibilità di accedere alle varie discipline e/o corsi sportivi) ed a perseguirne gli scopi sociali, quali a mero titolo esemplificativo, il ricevimento di informazioni o partecipazione a gruppi tematici inerenti all’oggetto della ASD, l’accesso ai locali e, comunque, ogni attività che attesti anche una pur minima vita associativa indistintamente dal pagamento dei ‘’corrispettivi specifici’’. Ben diversa è la situazione nelle SSD per le quali sorge qualche perplessità nella redazione degli atti costitutivi e degli statuti. In questa sede proviamo ad analizzare il problema riguardante la possibilità di prevedere in Statuto la cessione delle quote dei soci che costituiscono la società sportiva, su cui al momento l’Agenzia delle Entrate non ha preso una posizione ufficiale, non risolvendo pertanto la lacuna legislativa creatosi nel tempo. Il Testo Unico n. 917/1986 è stato riscritto nel 2003 ma l’art. 148 è rimasto invariato rispetto al testo originale. Di seguito andiamo ad analizzare quanto previsto dall’art. 90 legge 289/2002, modificato dal DL 22 Marzo 2004 n. 72, convertito con modifiche nella legge 21 Maggio 2004 n. 218 – art 4 confrontandolo con l’art- 148 del Tuir:

-        Al punto “D” l’art. 90 riporta l’assenza di fini di lucro (diretti ed indiretti) ma in maniera diversa rispetto a come enuncia la lett. “A” comma 8 art. 148 del TUIR, non utilizzando termini “fondi, riserve o capitale”, ciò che fa sorgere il dubbio nel rispondere alla nostra domanda;

-        L’art. 90 poi non riporta quanto previsto dalla lett. “F” comma 8 art 148 del TUIR, in merito all’intrasmissibilità della quota associativa, e pertanto nel novellato legislativo del 2002 non trova spazio la materia del trasferimento pro quota;

-        Infine, allorché si parla alla lettera “E” del concetto di democraticità espressamente si escludono le SSD.

I punti sopra evidenziati risultano un poco tecnici ma servono come spunto di riflessione per comprendere che il legislatore nel tempo si sia approcciato diversamente nel redigere la normativa.

Infatti, ricordando che è la legge 289 del 2002 che per la prima volta inserisce nel nostro ordinamento le società sportive, è giusto pensare che quando il legislatore scrisse il precedente art. 111., che troviamo all’interno del vecchio Testo unico, non si riferisse ad un Ente organizzato nella forma di società di capitali-. Un aiuto alle nostre perplessità giunge anche dallo studio del Consiglio del Notariato del Settembre 2004 che trattando l’argomento evidenzia come la norma predetta escluda tassativamente lo scopo lucrativo delle SSD e pertanto tutte le collegate norme che presuppongono la distribuzione di utili tra i soci. Ritiene altresì che la cessione delle partecipazioni prescinda da qualsiasi collegamento con il divieto di distribuzione degli utili. Lo studio, infatti, afferma che in società senza scopo di lucro le partecipazioni sociali possono essere trasferite a un prezzo superiore (o inferiore) al loro valore nominale. Mi preme sottolineare che in tema di NO PROFIT una cessione di quote a valori nominale è da ritenersi prudenziale. + altresì corretto evidenziare che una cessione di quote ad un valore maggiore del valore nominale potrebbe essere comunque indicativa di un riparto indiretto di utili (chi pagherebbe infatti un valore maggiore per delle quote che non daranno mai diritto ad una distribuzione di utili?). tale considerazione tuttavia non deve essere presa in termini assoluti perché qualcuno potrebbe sempre avere interessi nel possedere delle quote in una SSD per lo status che ne deriva, per la visibilità che lo sporta a livello locale consente o per diversi motivi che possono andare oltre all’interesse strettamente economico.

Luca Mattonai

Dottore Tributarista

Specializzato in Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

http://www.studiomattonai.it/


https://www.facebook.com/studiomattonai/




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